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Esenzione bollo

Esenzione bollo

BOLLO STORICHE

(aggiornato al 4/2/2016)
L’articolo 1, comma 666 della Legge 23/12/2014 n.190 (Legge Finanziaria 2015) ha soppresso l’esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. In generale dunque in tutte le regioni i veicoli che non abbiano compiuto 30 anni sono tenuti al pagamento della tassa di possesso ordinaria.
Resta invece in vigore la tassa di circolazione forfetaria per i veicoli che abbiano compiuto 30 anni di età.
Nell’ambito della loro autonomia legislativa tuttavia, alcune regioni hanno emanato proprie leggi che si discostano in vario modo dalle decisioni statali.
LOMBARDIA (Legge Regionale 10/2003, art . 48 comma 4)
TUTTE LE MOTO ISCRITTE AL REGISTRO STORICO FMI (e negli altri registri previsti dal Codice della Strada) NON PAGANO NULLA.
MOTO DI 30 ANNI non iscritte nei Registri Storici: Tassa di circolazione di 20 Euro.
MOTO TRA I 20 E I 30 ANNI non iscritte nei Registri Storici: tassa di possesso ordinaria